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LEGGE 37/2008



 

Dal 27 Marzo 2008 la L.46/90 è stata abrogata ed è stata sostituita dal D.M. 22.01.2008 n° 37 

Le novità principali sono:

  • Estensione del campo di applicazione a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualsiasi sia la destinazione d'uso, nonché alle aree di pertinenza (es. cortili, aree parcheggio ecc.);
  • Modifica della classificazione degli impianti;
  • I requisiti di qualificazione professionale vengono resi più selettivi con l'incremento dei periodi di inserimento;
  • Soppressione dell'obbligo di invio della Dichiarazione di Conformità alla Camera di Commercio;
  • La progettazione degli impianti diventa obbligatoria qualsiasi dimensione dell'impianto;
  • Nuova disciplina per gli atti di trasferimento immobili (compravendita, donazione, permuta, conferimento etc..);
  • Dichiarazione di rispondenza;
  • Aspre le sanzioni in caso di inosservanza. 

 

Progettazione degli impianti.

L’art.5 del nuovo decreto impone la redazione di un progetto in tutti i casi di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti:

  • di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
  • di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
  • idrici e sanitari;
  • per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
  • di protezione antincendio.

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • Servizi condominiale aventi potenza impegnata superiore a 6 kW;
  • Impianti elettrici relativi ad unità abitative aventi superficie superiore a 400 mq oppure potenza impegnata superiore a 6kW;
  • Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • Impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • Impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • Impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Negli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

I progetti devono contenere almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Applicazione del Decreto in relazione alla data di applicazione degli impianti

(Comunicato stampa del MSE del 31 marzo 2008)

  • Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990: Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l’impianto elettrico delle civili abitazioni l’installazione di un interruttore differenziale da 30mA mentre, per ambienti con presenza di lavoratori subordinati, l’adeguamento richiedeva anche l’installazione dell’impianto di terra.
  • Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008: La realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91 (regolamento di attuazione).
  • Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008: Il decreto n. 37/2008 conferma la L.46/1990 rafforzando le misure di sicurezza. Non è previsto nessun adeguamento in quanto gli impianti preesistenti dovrebbero essere a norma.

Dichiarazione di Rispondenza

Gli impianti elettrici realizzati prima del 27 marzo 2008 dovrebbero essere accompagnati di Dichiarazione di Conformità secondo L.46/90.

In realtà parecchi impianti sono sprovvisti in quanto la documentazione può essere stata persa, non rilasciata, impresa non abilitate etc etc.. .

Per sanare questa situazione il DM 37/08 ha introdotto la Dichiarazione di Rispondenza che può sostituire la Dichiarazione i Conformità, ma solo per impianti realizzati in data precedente al 27 marzo 2008.

Tutti gli impianti post 13 marzo 1990 e ante 27 marzo 2008 devono quindi avere o la Dichiarazione di Conformità o la Dichiarazione di Rispondenza. Chi non ha la Dichiarazione di Conformità deve richiedere la Dichiarazione di Rispondenza.

 La Dichiarazione di Rispondenza va firmata da un professionista all'albo professionale che ha esercitato per almeno 5 anni nel settore impiantistico. La sola iscrizione all'albo non è sufficiente, bisogna dimostrare, su richiesta del committente o in caso di contestazioni, l'esercitazione alla professione nel settore impiantistico.

La Dichiarazione di Rispondenza può essere firmata anche da un responsabile tecnico che ricopre questo ruolo da almeno 5 anni; la firma (e quindi la responsabilità) è del responsabile tecnico, no dell'impresa stessa.

Il ns. Studio Tecnico è in grado di rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza.

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