LEGGE 37/2008
Dal 27 Marzo 2008 la L.46/90 è
stata abrogata ed è stata sostituita dal D.M.
22.01.2008 n° 37
Le
novità principali sono:
- Estensione
del campo di applicazione a tutte le
categorie di edifici privati e pubblici,
qualsiasi sia la destinazione d'uso, nonché
alle aree di pertinenza (es. cortili, aree
parcheggio ecc.);
- Modifica
della classificazione degli impianti;
- I
requisiti di qualificazione
professionale vengono resi più
selettivi con l'incremento dei periodi di
inserimento;
- Soppressione
dell'obbligo di invio della Dichiarazione
di Conformità alla Camera di Commercio;
- La progettazione degli impianti diventa obbligatoria
qualsiasi dimensione dell'impianto;
|
|
- Nuova disciplina per
gli atti di trasferimento immobili (compravendita,
donazione, permuta, conferimento etc..);
- Dichiarazione di rispondenza;
- Aspre
le sanzioni in caso di inosservanza.
Progettazione degli impianti.
|
L’art.5 del nuovo decreto impone la redazione di un progetto in
tutti i casi di installazione, trasformazione
e ampliamento degli impianti:
- di
produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti per l’automazione
di porte, cancelli e barriere;
- radiotelevisivi,
antenne e impianti elettronici;
- di
riscaldamento, climatizzazione,
condizionamento e refrigerazione;
- idrici
e sanitari;
- per
la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
- di
protezione antincendio.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto
agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
- Servizi
condominiale aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW;
- Impianti
elettrici relativi ad unità abitative
aventi superficie superiore a 400 mq oppure
potenza impegnata superiore a 6kW;
- Impianti
elettrici realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad
impianti elettrici, per i quali è
obbligatorio il progetto e in ogni caso
per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
- Impianti
elettrici relativi ad unità immobiliari
adibite ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi
potenza impegnata superiore a 6 kW
o qualora la superficie superi i 200 mq;
- Impianti
elettrici relativi ad unità immobiliari
provviste, anche solo parzialmente, di
ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o a maggior rischio di
incendio, nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
- Impianti
radiotelevisivi, relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono
con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
- Impianti
di riscaldamento, climatizzazione,
condizionamento e refrigerazione, dotati
di canne fumarie collettive ramificate,
nonché impianti di climatizzazione per
tutte le utilizzazioni aventi una
potenzialità frigorifera pari o superiore
a 40.000 frigorie/ora;
- Impianti
del gas, relativi alla distribuzione e
l'utilizzazione di gas combustibili con
portata termica superiore a 50 kw o dotati
di canne fumarie collettive ramificate, o
impianti relativi a gas medicali per uso
ospedaliero e simili, compreso lo
stoccaggio;
- Impianti
di protezione antincendio, se sono
inseriti in un’attività soggetta al
rilascio del certificato prevenzione
incendi e, comunque, quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
Negli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal
responsabile tecnico dell'impresa
installatrice e deve essere costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare,
inteso come descrizione funzionale ed
effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in
corso d'opera.
I progetti devono contenere almeno gli schemi
dell’impianto e i disegni planimetrici nonché
una relazione tecnica sulla consistenza e
sulla tipologia dell'installazione, della
trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso. Nei luoghi a maggior
rischio di incendio e in quelli con pericoli
di esplosione, particolare attenzione è posta
nella scelta dei materiali e componenti da
utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
|
|
Applicazione del Decreto in relazione alla data di
applicazione degli impianti
(Comunicato
stampa del MSE del 31 marzo 2008)
|
- Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990: Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il
loro adeguamento alla legge che comportava per
l’impianto elettrico delle civili abitazioni
l’installazione di un interruttore differenziale
da 30mA mentre, per ambienti con presenza di
lavoratori subordinati, l’adeguamento richiedeva
anche l’installazione dell’impianto di terra.
- Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il
27 marzo 2008: La
realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi
di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare
la dichiarazione di conformità già prevista
dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91
(regolamento di attuazione).
- Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008: Il decreto n. 37/2008 conferma la L.46/1990 rafforzando le
misure di sicurezza. Non è previsto nessun
adeguamento in quanto gli impianti preesistenti
dovrebbero essere a norma.
|
Dichiarazione di Rispondenza
|
Gli impianti elettrici realizzati prima del 27 marzo 2008
dovrebbero essere accompagnati di Dichiarazione di
Conformità secondo L.46/90.
In realtà parecchi impianti sono sprovvisti in quanto la
documentazione può essere stata persa, non
rilasciata, impresa non abilitate etc etc.. .
Per sanare questa situazione il DM 37/08 ha introdotto la Dichiarazione
di Rispondenza che può sostituire la
Dichiarazione i Conformità, ma solo per impianti
realizzati in data precedente al 27 marzo 2008.
Tutti gli impianti post 13 marzo 1990 e ante 27 marzo 2008 devono
quindi avere o la Dichiarazione di Conformità o la
Dichiarazione di Rispondenza. Chi non ha la
Dichiarazione di Conformità deve richiedere la
Dichiarazione di Rispondenza.
La Dichiarazione di Rispondenza va firmata da un
professionista all'albo professionale che ha
esercitato per almeno 5 anni nel settore
impiantistico. La sola iscrizione all'albo non è
sufficiente, bisogna dimostrare, su richiesta del
committente o in caso di contestazioni,
l'esercitazione alla professione nel settore
impiantistico.
La Dichiarazione di Rispondenza può essere firmata anche da un
responsabile tecnico che ricopre questo ruolo da
almeno 5 anni; la firma (e quindi la responsabilità)
è del responsabile tecnico, no dell'impresa stessa.
|
Il
ns. Studio Tecnico è in grado di rilasciare la
Dichiarazione di Rispondenza.
|
|